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BANDO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI RESIDENZA PUBBLICA

 

BANDO GENERALE DI CONCORSO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PERMANENTE DEGLI ASPIRANTI

ALL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO

DISPONIBILI NEL COMUNE DI CAMINI (RC).

LEGGE REGIONALE 25/11/1996, N. 32

 

Ai sensi della Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 è indetto un concorso per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all’assegnazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili, siti nel territorio del Comune di Camini (RC) destinati alla generalità dei cittadini. Detta graduatoria permanente sarà aggiornata periodicamente secondo quanto previsto dall’art. 23 della stessa legge. Gli alloggi costruiti con finanziamenti facenti capo ai fondi di cui alla Legge n. 60/1963 sono destinati ai lavoratori che abbiano versato i contributi di cui al D.P.R.n. 1471/1963 e successive modifiche (c.d. contributi GESCAL).

Gli alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 saranno assegnati in via prioritaria, a famiglie di recente formazione, a famiglie di prossima formazione e ad anziani, così come stabilito dall’art. 8, lettere “c” e“d” e dall’art. 18, della L.R. n. 32/1996.

Gli alloggi costruiti e recuperati con l’eliminazione e superamento delle barriere architettoniche saranno assegnati in via prioritaria ai portatori di handicap, così come definiti dall’art. 8, lettera “b” della stessa legge.

Gli anzidetti alloggi nonché quelli di superficie non superiore a mq. 45 di cui al periodo precedente, qualora non dovessero essere utilizzati, in tutto o in parte, per i fini previsti, saranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria generale.

REQUISITI

I requisiti per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti (art. 10, L.R. n. 32/1996):

 

- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali

del lavoro o se svolge in Italia attività lavorativa debitamente autorizzata;

 

- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune di Camini R.C., salvo che si tratti di lavoratori emigrati all’estero;

 

- c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile complessiva, determinata ai sensi dell’art. 13, primo comma, lettera “a” della Legge 392/78, non inferiore a mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone – mq 60 per un nucleo familiare composto da n. 3 persone – mq. 75 per un nucleo familiare composto da n. 4 persone – mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone);

 

- d)assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

 

- e) reddito convenzionale, determinato ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n° 32/96, non superiore al limite stabilito per l’assegnazione degli alloggi contemplati dalla suddetta Legge così come modificata dalla Legge Regionale n. 14/1999.

 

(Per reddito convenzionale si intende il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all’ultima dichiarazione dei redditi, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse. Il reddito annuo complessivo, calcolato con le modalità di cui sopra, non deve superare il limite massimo di € 12.394,97 calcolato, a norma dell’art. 21 della Legge n. 457/1978 e art. 9 della Legge Regionale n. 32/1996, come segue: il reddito convenzionale come sopra definito va ridotto di € 516,46 per ogni componente il nucleo familiare oltre i primi due, sino ad un massimo di € 3.098,74 (tale limite si può superare solo per i figli, anche maggiorenni purché disoccupati o studenti fino a 26 anni); in luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo familiare che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione di € 1.032,91);

 

- f) non aver ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica eventualmente assegnatagli in precedenza in locazione semplice; non continuare ad occupare abusivamente un alloggio ERP nonostante l’intimazione allo sgombero fatta dall’Ente gestore;

 

- g) versamento dei contributi previsti dalla lettera “b” dell’art. 10 della Legge n. 60/1963; tale requisito è necessario solamente per l’assegnazione di alloggi realizzati con i fondi della Legge n. 60/1963.

 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell’assegnazione e debbono rimanere in costanza del rapporto di locazione.

Il requisito di cui alla lettera “e” deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

I requisiti indicati nelle lettere “c”, “d” e “f” debbono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del concorrente.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di localizzazione sarà stabilito ai sensi del titolo III della Legge Regionale n. 32/96 e successive modificazioni in applicazione della Delibera CIPE del 20 dicembre 1996, in rapporto al reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario, in relazione anche alla composizione del nucleo stesso e con l’applicazione delle modalità previste dagli articoli 12 a 24 della Legge n. 392/1978 sull’equo canone per i nuclei familiari rientranti nelle fasce B e C; per quelli rientranti nelle fasce A1 e A2 dell’art. 35 L.R. 32/96 si applica il canone sociale ivi previsto per le categorie sociali a basso reddito (pensionati al minimo, pensionati sociali, reddito non superiore alla somma di due pensioni minime INPS, derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, ecc.).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione degli alloggi deve essere redatta obbligatoriamente su apposito modulo da ritirare presso la sede municipale o da scaricare dal sito: www.camini.asmenet.it.

 

. Nel predetto modulo è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza.

 

I richiedenti devono far pervenire a mezzo raccomandata o consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune la domanda, con allegati eventuali documenti, sottoscritta con firma autenticata o con firma corredata dalla fotocopia di un documento di identità, entro le ore 13.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando.

Per i lavoratori emigrati all’estero il suddetto termine viene prorogato di 30 giorni per i residenti nell’Unione Europea e di 60 giorni quelli residenti negli altri Stati.

 

Le domande che perverranno fuori termine saranno escluse.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA NEL CASO DI APPARTENENZA A PARTICOLARI

CATEGORIE SOCIALI.

Le domande delle persone appartenenti a particolari categorie sociali dovranno essere corredate dai seguenti documenti, di data non antecedente a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente bando:

 

- 1. i nuclei familiari di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere all’assegnazione degli alloggi con superficie non superiore a mq. 45 ( di cui beneficiano anche gli anziani – art. 21, L.R. n. 32/1996) dovranno presentare, rispettivamente certificato di matrimonio e certificato di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio; i suddetti certificati possono essere sostituiti da apposita dichiarazione di responsabilità.

Per tali categorie di concorrenti la Commissione per l’assegnazione degli alloggi provvederà a compilare apposita graduatoria.

DISPOSIZIONI GENERALI

Con la sottoscrizione della domanda, il Concorrente si assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per se e per i componenti il proprio nucleo familiare, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per l’attribuzione dei punteggi.

 

La dichiarazione mendace è perseguibile penalmente e comporterà l’esclusione automatica dal concorso.

 

I criteri per la formazione della graduatoria, i termini per la opposizione e le forme di pubblicità sono indicati negli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della Legge regionale n. 32/1996.

 

La Giunta Regionale, anche su proposta del Comune, può riservare un’aliquota degli alloggi disponibili per l’assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa (art. 31 L.R. n. 32/1996).

 

Nel caso si verifichino pubbliche calamità il presente concorso potrà essere sospeso ed in tale caso saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle predette calamità.

 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme sull’Edilizia Residenziale Pubblica.

 

Tutte le domande per l’assegnazione di alloggi presentate precedentemente a qualsiasi Ente o Ufficio non sono valide agli effetti del presente concorso.

 

Camini, 01.02.2012 - PROT. N. 0356

 

Il Responsabile di Procedimento                                                                   Il Sindaco

Ing. Carmelo DAQUA                                                                Avv. Francesco De Agostino

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